Come aprire o acquisire una rivendita tabacchi in una grande città
Come aprire una rivendita tabacchi in una grande città
OBIETTIVO
Non
esiste attualmente attività più redditizia e sicura della gestione
di una rivendita tabacchi. In questo articolo scopriremo come aprirne
o acquisirne una senza dover contrattare la cessione con i precedenti
titolari.
Le
rivendite ordinarie posizionate nei grandi centri urbani
rappresentano, infatti, delle attività commerciali avviate e con un
fatturato annuo che supera in media gli 80 mila euro.
Alla
vendita di tabacchi è possibile, inoltre, associare servizi bar,
entrare a far parte del circuito bancario ITB (ora Intesa Sanpaolo) e
diventare uno degli oltre 10 mila punti SISAL/LOTTOMATICA presenti
sul territorio per la gestione dei giochi legali.
IL
QUADRO NORMATIVO ATTUALE
L'Agenzia
delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli regola il comparto del
gioco
pubblico in Italia ed esercita l'attività di controllo sulla
produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati e sulla
riscossione e versamento delle imposte che vi gravano.
In
base all'art. 19 della legge n. 1293 del 1957 (Organizzazione dei
servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) le
rivendite si distinguono in ordinarie e speciali: le prime sono,
secondo il dettato normativo, "affidate a privati in appalto o
gestione di durata
non superiore ad un novennio",
le seconde (speciali), invece, "sono anch'esse affidate, in
genere, a privati, a trattativa privata, per la durata
non superiore ad un novennio";
Secondo
quanto precisato dal dott. Giorello, della Direzione Generale Mercato
Interno della Commissione Europea, in risposta al quesito di un
cittadino che chiedeva spiegazioni circa l’applicabilità o meno
della Direttiva servizi (Dir. n. 123/206) al settore delle
rivendite
di tabacchi, “le
autorizzazioni per l’apertura di rivendite sono (…) coperte dalla
Direttiva 123/2006 (…). Ciò posto, la Direttiva 123/2006
non
impone in maniera assoluta agli Stati Membri di abolire i regimi di
autorizzazione preventiva o le restrizioni quantitative, ma consente
loro di mantenere tali restrizioni nei casi in cui questo sia
giustificato da una ragione imperativa di interesse generale”.
Tra
i principi cardine della Direttiva 123/2006/CE vi è l’affermazione
che l’accesso
e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione
della
libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a
limitazioni non giustificate o discriminatorie.
L'art.
12 della Direttiva
123/2006/CE
prevede, in caso di contingentamenti naturali o tecnici, che
l’autorizzazione
sia "rilasciata per una durata limitata adeguata" e che non
si possa "prevedere la procedura di rinnovo automatico né
accordare altri vantaggi al
prestatore
uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari
legami".
La
previsione di cui all'art. 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è
stata, tuttavia, completamente disattesa dall'Italia che non ha
provveduto, al termine di ciascun novennio, a rinnovare le
concessioni mediante gara pubblica.
L'evidenza
pubblica risulta essere stata nella sostanza cancellata attraverso
meccanismi
di rinnovo automatico assoggettati al pagamento di una tassa
novennale (da
versare sia al momento dell'accesso sul mercato che periodicamente
allo scadere di ciascun novennio).
Attraverso
il pagamento della tassa novennale le
vecchie
concessioni sono state in modo illegittimo trasformate nella sostanza
da
temporanee
in permanenti
attraverso
meccanismi di proroga e rinnovo automatico.
Il
rinnovo
automatico delle concessioni è, infatti, espressamente escluso dalla
lettera dell’articolo
12,
paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE ed appare in palese
contrasto
con la direttiva Bolkestein anche alla luce della sentenza della
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle cause riunite C-458/14
et C-67/15.
IL
RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Le
Associazioni di categoria e dei consumatori stanno esaminando la
questione al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una
effettiva violazione da parte dell'Italia, "attraverso atti e/o
comportamenti (attivi o omissivi), della direttiva Bolkestein"
in relazione al rinnovo automatico delle concessioni relative alle
rivendite ordinarie e speciali di tabacchi al termine di ciascun
novennio.
Così
come già avvenuto per gli stabilimenti balneari e per le concessioni
di ambulantato in caso di
accertamento
di violazioni in atto sarà possibile adottare ogni provvedimento
conseguenziale e necessario al fine di assicurare il rispetto delle
regole della libera concorrenza nel mercato ed al fine di inibire
futuri o persistenti atti e/o comportamenti (attivi o omissivi)
violativi da parte delle competenti autorità italiane.
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Se
sei un privato interessato all'acquisizione di una concessione
tabacchi preassegnata in base a meccanismi illegittimi di rinnovo
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Salve vorrei essere contattato gianLuca. Citro@gmail.com
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