Come aprire o acquisire una rivendita tabacchi in una grande città

Come aprire una rivendita tabacchi in una grande città

OBIETTIVO
 
Non esiste attualmente attività più redditizia e sicura della gestione di una rivendita tabacchi. In questo articolo scopriremo come aprirne o acquisirne una senza dover contrattare la cessione con i precedenti titolari. 
 
Le rivendite ordinarie posizionate nei grandi centri urbani rappresentano, infatti, delle attività commerciali avviate e con un fatturato annuo che supera in media gli 80 mila euro.
 
Alla vendita di tabacchi è possibile, inoltre, associare servizi bar, entrare a far parte del circuito bancario ITB (ora Intesa Sanpaolo) e diventare uno degli oltre 10 mila punti SISAL/LOTTOMATICA presenti sul territorio per la gestione dei giochi legali.
 
 IL QUADRO NORMATIVO ATTUALE
 
L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli regola il comparto del gioco pubblico in Italia ed esercita l'attività di controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati e sulla riscossione e versamento delle imposte che vi gravano.
 
In base all'art. 19 della legge n. 1293 del 1957 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio) le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali: le prime sono, secondo il dettato normativo, "affidate a privati in appalto o gestione di durata non superiore ad un novennio", le seconde (speciali), invece, "sono anch'esse affidate, in genere, a privati, a trattativa privata, per la durata non superiore ad un novennio";

Secondo quanto precisato dal dott. Giorello, della Direzione Generale Mercato Interno della Commissione Europea, in risposta al quesito di un cittadino che chiedeva spiegazioni circa l’applicabilità o meno della Direttiva servizi (Dir. n. 123/206) al settore delle rivendite di tabacchi, le autorizzazioni per l’apertura di rivendite sono (…) coperte dalla Direttiva 123/2006 (…). Ciò posto, la Direttiva 123/2006 non impone in maniera assoluta agli Stati Membri di abolire i regimi di autorizzazione preventiva o le restrizioni quantitative, ma consente loro di mantenere tali restrizioni nei casi in cui questo sia giustificato da una ragione imperativa di interesse generale”.

Tra i principi cardine della Direttiva 123/2006/CE vi è l’affermazione che l’accesso e l’esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica e non possono essere sottoposti a limitazioni non giustificate o discriminatorie.

L'art. 12 della Direttiva 123/2006/CE prevede, in caso di contingentamenti naturali o tecnici, che l’autorizzazione sia "rilasciata per una durata limitata adeguata" e che non si possa "prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore uscente o a persone che con tale prestatore abbiano particolari legami".

La previsione di cui all'art. 19 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 è stata, tuttavia, completamente disattesa dall'Italia che non ha provveduto, al termine di ciascun novennio, a rinnovare le concessioni mediante gara pubblica.

L'evidenza pubblica risulta essere stata nella sostanza cancellata attraverso meccanismi di rinnovo automatico assoggettati al pagamento di una tassa novennale (da versare sia al momento dell'accesso sul mercato che periodicamente allo scadere di ciascun novennio).

Attraverso il pagamento della tassa novennale le vecchie concessioni sono state in modo illegittimo trasformate nella sostanza da temporanee in permanenti attraverso meccanismi di proroga e rinnovo automatico.

Il rinnovo automatico delle concessioni è, infatti, espressamente escluso dalla lettera dell’articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE ed appare in palese contrasto con la direttiva Bolkestein anche alla luce della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, nelle cause riunite C-458/14 et C-67/15.

IL RUOLO DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

Le Associazioni di categoria e dei consumatori stanno esaminando la questione al fine di accertare l'eventuale sussistenza di una effettiva violazione da parte dell'Italia, "attraverso atti e/o comportamenti (attivi o omissivi), della direttiva Bolkestein" in relazione al rinnovo automatico delle concessioni relative alle rivendite ordinarie e speciali di tabacchi al termine di ciascun novennio.
 
Così come già avvenuto per gli stabilimenti balneari e per le concessioni di ambulantato in caso di     accertamento di violazioni in atto sarà possibile adottare ogni provvedimento conseguenziale e necessario al fine di assicurare il rispetto delle regole della libera concorrenza nel mercato ed al fine di inibire futuri o persistenti atti e/o comportamenti (attivi o omissivi) violativi da parte delle competenti autorità italiane.

CALL FOR ACTION
 
Se sei un privato interessato all'acquisizione di una concessione tabacchi preassegnata in base a meccanismi illegittimi di rinnovo automatico chiedi al tuo avvocato o contattataci per maggiori informazioni.


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